[1]Risorse naturali

[2]1. Le parti convengono di migliorare la cooperazione e lo sviluppo di capacita' per quanto riguarda lo sfruttamento, lo sviluppo, la trasformazione e la commercializzazione delle risorse naturali. 2. La cooperazione mira allo sviluppo sostenibile delle risorse naturali attraverso il potenziamento del quadro normativo, della tutela dell'ambiente e delle norme di sicurezza. Ciascuna parte puo' chiedere che siano indette riunioni ad hoc su questioni riguardanti le risorse naturali onde promuovere una maggiore cooperazione e la comprensione reciproca nel settore. 3. Conformemente al titolo IV, le parti collaborano alla creazione di un contesto trasparente che favorisca gli investimenti diretti esteri, in particolare nel settore estrattivo. 4. Le parti convengono di promuovere la cooperazione volta a eliminare gli ostacoli agli scambi di risorse naturali tenendo conto delle politiche e degli obiettivi economici di entrambe e nell'intento di incentivare il commercio. 5. Su richiesta di una parte, eventuali questioni riguardanti gli scambi di risorse naturali possono essere sollevate e affrontate nel corso delle riunioni del comitato misto di cui all'articolo 49.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art37 · fonte su Normattiva