[1]Ricusazione, rimozione e sostituzione
[2]1. Qualsiasi parte della controversia puo' ricusare un arbitro qualora sussista un dubbio giustificabile in merito al suo rispetto del codice di condotta. La decisione circa la ricusazione o la rimozione di un arbitro e' adottata conformemente al regolamento di procedura. 2. Qualora un arbitro non sia in grado di partecipare ai procedimenti, rassegni le sue dimissioni o debba essere sostituito, si procede alla selezione di un sostituto conformemente all'articolo 303.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
