[1]Ricusazione, rimozione e sostituzione

[2]1. Qualsiasi parte della controversia puo' ricusare un arbitro qualora sussista un dubbio giustificabile in merito al suo rispetto del codice di condotta. La decisione circa la ricusazione o la rimozione di un arbitro e' adottata conformemente al regolamento di procedura. 2. Qualora un arbitro non sia in grado di partecipare ai procedimenti, rassegni le sue dimissioni o debba essere sostituito, si procede alla selezione di un sostituto conformemente all'articolo 303.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art305 · fonte su Normattiva