[1]Norme etiche
[2]1. I membri del tribunale e del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Essi non sono collegati ad alcun governo1, non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi riguardo a questioni attinenti alla controversia ne' partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti. A tal fine si conformano alle disposizioni dell'allegato 11 (Codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori). Dopo la nomina, inoltre, si astengono dall'agire in qualita' di consulenti o di esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di protezione degli investimenti, sia essa nuova o in corso, insorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o delle disposizioni legislative e regolamentari interne. ______ 1 Si precisa che il fatto che una persona percepisca un reddito da un governo, sia stata anteriormente un dipendente statale o abbia legami familiari con una persona che percepisce un reddito da un governo non costituisce di per se' motivo di incompatibilita'.
[3]2. Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, un avviso di ricusazione della nomina. Tale avviso di ricusazione e' inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello e' stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte e' venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di ricusazione contiene i motivi della ricusazione. 3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il membro ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, udite le parti della controversia e dopo aver accordato a tale membro l'opportunita' di presentare osservazioni, adotta una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e senza indugio da' notifica di tale decisione alle parti della controversia e agli altri membri della divisione. 4. Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione e' presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa. 5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello o di propria iniziativa congiunta le parti, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualita' di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Qualora sia messa in discussione la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata e' presentata dal presidente del tribunale. L'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 2, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo. 2. Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, un avviso di ricusazione della nomina. Tale avviso di ricusazione e' inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello e' stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte e' venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di ricusazione contiene i motivi della ricusazione. 3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il membro ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, a seconda dei casi, udite le parti della controversia e dopo aver accordato a tale membro l'opportunita' di presentare osservazioni, adotta una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e senza indugio da' notifica di tale decisione alle parti della controversia e agli altri membri della divisione. 4. Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione e' presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa. 5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello o di propria iniziativa congiunta le parti, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualita' di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Qualora sia messa in discussione la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata e' presentata dal presidente del tribunale. L'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 2, e l'articolo 3.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo.
Testo vigente dal 30 agosto 2023
