[1]Buoni uffici, conciliazione e mediazione
[2]1. In deroga all'articolo 322, le parti possono in qualsiasi momento convenire di ricorrere ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione, come metodi alternativi di risoluzione delle controversie. 2. I metodi alternativi di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1 sono applicati conformemente alle procedure concordate dalle parti interessate. 3. I procedimenti stabiliti a norma del presente articolo possono essere avviati in qualsiasi momento ed essere sospesi o chiusi in qualsiasi momento da qualsiasi parte interessata. 4. I procedimenti di cui al presente articolo sono riservati e lasciano impregiudicati i diritti delle parti coinvolte in qualsiasi altro procedimento.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
