[1]Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie

[2]1. In qualsiasi momento, anche anteriormente alla notifica dell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, le parti della controversia possono concordare di fare ricorso alla mediazione. 2. Il ricorso alla mediazione e' volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia. 3. Il ricorso alla mediazione puo' essere disciplinato dalle regole di cui all'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti) o da altre norme simili convenute dalle parti della controversia. I termini di cui all'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti) possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia. 4. Il mediatore e' nominato di comune accordo tra le parti della controversia o in conformita' dell'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti), articolo 3 (Scelta del mediatore) I mediatori si conformano alle disposizioni dell'allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori) 5. Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. 6. Una volta che le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, l'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafi 3 e 4, non si applica nel periodo compreso tra la data in cui si e' convenuto di fare ricorso alla mediazione e i 30 giorni successivi alla data in cui una delle parti della controversia abbia deciso di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia. 7. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che le parti della controversia facciano ricorso ad altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art34 · fonte su Normattiva