[1]Obiettivi

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e alla facilitazione degli scambi rivestono nell'evoluzione del contesto commerciale globale. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore cosi' da garantire che la legislazione e le procedure pertinenti di ciascuna parte come pure la capacita' amministrativa delle rispettive amministrazioni consentano di raggiungere gli obiettivi di un controllo efficace e di promozione della facilitazione degli scambi. 2. Le parti riconoscono che non devono essere in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di ordine pubblico, compresi quelli connessi alla sicurezza, alla prevenzione delle frodi e alla lotta contro di esse.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art58 · fonte su Normattiva