[1]Dogane

[2]Le parti cooperano su base bilaterale e multilaterale nell'ambito del settore doganale, ferme restando le rispettive legislazioni. A tal fine, esse si impegnano in particolare a condividere le esperienze ed esaminano le possibilita' di semplificare le procedure doganali, garantire la trasparenza e rafforzare la cooperazione in settori quali l'agevolazione degli scambi, la protezione e la sicurezza del commercio internazionale e la lotta contro le frodi doganali.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art20 · fonte su Normattiva