[1]Transito

[2]1. Le parti garantiscono la liberta' di transito attraverso i loro territori, secondo l'itinerario piu' conveniente per il transito. 2. Eventuali restrizioni, controlli o condizioni devono essere fondati su un obiettivo legittimo di ordine pubblico, devono essere non discriminatori, proporzionati e applicati in modo uniforme. 3. Fatti salvi la sorveglianza e i controlli doganali legittimi delle merci in transito, le parti riservano al traffico in transito destinato a o proveniente dal territorio di una qualsiasi delle parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato al traffico in transito nel proprio territorio. 4. Le parti si avvalgono di regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentono, previa costituzione di un'adeguata garanzia, il transito delle merci senza il pagamento di dazi doganali o di altri oneri. 5. Le parti promuovono regimi di transito regionali volti a ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali. 6. Le parti si rifanno e ricorrono alle norme e agli strumenti internazionali riguardanti il transito. 7. Le parti garantiscono la cooperazione ed il coordinamento di tutte le autorita' e agenzie interessate sul loro territorio al fine di agevolare il traffico in transito e di promuovere la cooperazione transfrontaliera.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art63 · fonte su Normattiva