Art. 1 (Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica)
[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus qui di seguito denominati le Parti; Riconosciuta l'importanza del ruolo della scienza e della tecnologia nello sviluppo delle economie di ambedue gli Stati; Considerati i rapporti gia' consolidati nella cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Stati; Riconosciuta la necessita' di perfezionare l'interazione ed il coordinamento nel summenzionato campo; Tenuto conto delle iniziative dell'Unione europea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica suscettibili di ampliare l'ambito della collaborazione bilaterale nei campi di interesse; Animati dal desiderio di promuovere una cooperazione efficace e dinamica tra le organizzazioni scientifiche e gli accademici dei due Stati; Hanno convenuto quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra i due Stati nel campo della scienza e della tecnologia nei settori di mutuo interesse su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle proprie legislazioni nazionali e dei rispettivi obblighi internazionali nonche', per quanto riguarda l'Italia, della normativa dell'Unione europea sulla materia.
Testo vigente dal 21 ottobre 2019
