[1]Allegato

[2]ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA tra il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, indicati in seguito come le "Parti": Considerato che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle componenti piu' importanti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilita'; Considerata la positiva esperienza avuta nei rapporti gia' instaurati tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi; Considerato il reciproco interesse a promuovere la scienza e la tecnologia; Desiderando svolgere la cooperazione bilaterale in sintonia con gli attuali processi di integrazione nel campo della scienza e della tecnologia; Riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italiani e serbi in tutti i settori della scienza e della tecnologia; Desiderando dare nuovo impulso alla cooperazione bilaterale; Tenuto conto delle iniziative dell'Unione Europea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica suscettibili di ampliare l'ambito della collaborazione bilaterale nei campi di interesse;

[4]Hanno convenuto quanto segue:

[5]Art. 1.

[6]Le Parti si impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo e dalle rispettive leggi nazionali di entrambi i Paesi.

Testo vigente dal 26 novembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-11-14;201~accordo-art1 · fonte su Normattiva