I membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica, nonche' dalla sezione 1ª della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee, sono eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica fra i propri componenti nel numero di diciotto per ciascuna Camera.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~approvazione-art3 · fonte del testo