1. Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea da una parte e dal Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica dall'altra sono esercitate, alle condizioni rispettivamente previste da questi Trattati, da un Comitato economico e sociale unico, composto e designato come previsto sia dall'art. 194 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, sia dall'art. 166 del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 2. Il Comitato economico e sociale unico di cui al paragrafo precedente deve comprendere una sezione specializzata, e puo' annoverare sottocomitati competenti, nei settori o per le questioni che rientrano nella sfera di competenza del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. 3. Le disposizioni degli articoli 193 e 197 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea sono applicabili al Comitato economico e sociale unico di cui al paragrafo 1.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
