Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parita' delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parita' di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

  • a)che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unita' di misura,
  • b)che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art119 · fonte del testo