1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' e' assicurata al piu' tardi al termine del periodo transitorio. 2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalita' tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanita' pubblica, essa importa il diritto:

  • a)di rispondere a offerte di lavoro effettive,
  • b)di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
  • c)di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attivita' di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,
  • d)di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art48 · fonte del testo