1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini. La composizione del Comitato deve tener conto della necessita' di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale. 2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso puo' chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attivita' della Comunita'.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art195 · fonte del testo