1. Presso la Commissione e' istituito un Comitato scientifico e tecnico, a carattere consultivo. Il Comitato e' obbligatoriamente consultato nei casi previsti dal presente Trattato. Esso puo' essere consultato in tutti i casi nei quali la Commissione lo reputi opportuno. 2. Il Comitato e' composto di venti membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione. I membri del Comitato sono nominati a titolo personale per una durata di cinque anni. Il loro incarico e' rinnovabile. Essi non possono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Il Comitato scientifico e tecnico designa tra i suoi membri ogni anno il presidente e l'ufficio di presidenza.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art134 · fonte del testo