In ciascuno degli Stati membri, la Comunita' ha la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa puo' in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa e' rappresentata dalla Commissione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art211 · fonte del testo