In ciascuno degli Stati contraenti l'Istituto gode della piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. In particolare esso puo' acquistare o alienare beni immobili o mobili, concludere contratti e stare in giudizio; a tal fine l'Istituto e' rappresentato dal presidente.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
