Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini: la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini, l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunita'. il reciproco riconoscimento delle societa' a mente dell'art. 58, comma secondo, il mantenimento della personalita' giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilita' di fusione di societa' soggette a legislazioni nazionali diverse, la semplificazione delle formalita' cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art220 · fonte del testo