Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato, gli Stati membri, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle societa' a mente dell'art. 58.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
