1. Quando le disposizioni del presente Trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunita' e uno o piu' Stati ovvero una organizzazione internazionale, tali accordi sono negoziati dalla Commissione. Fatte salve le competenze riconosciute in questo campo alla Commissione, essi sono conclusi dal Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea nei casi previsti dal presente Trattato. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Corte di giustizia circa la compatibilita' dell'accordo previsto con le disposizioni del presente Trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo puo' entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite, a seconda dei casi, dall'art. 236. 2. Gli accordi conclusi alle condizioni suindicate sono vincolanti per le istituzioni della Comunita' e per gli Stati membri.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art228 · fonte del testo