La Comunita' puo' concludere con uno Stato terzo, una riunione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscano una associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimita' e dopo consultazione dell'Assemblea. Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente Trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall'art. 204.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
