La Corte di giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del presidente e' fatta per tre anni secondo le stesse modalita' seguite per i membri. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione. La Corte di giustizia non puo' essere udita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data. Fin dalla nomina, il presidente della Corte di giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Trattato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art244 · fonte del testo