I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, e' designato a sorte. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato e' rinnovabile.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art139 · fonte del testo