1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del Trattato quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre. 2. Fino all'elaborazione del bilancio per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunita' delle anticipazioni senza interessi che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione del bilancio stesso. 3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunita', di cui all'art. 212, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata. Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art246 · fonte del testo