[1]1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre. 2. Ciascuna istituzione della Comunita' elabora uno Stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali Stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che puo' importare previsioni divergenti. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 30 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione. Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate. 3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette successivamente all'Assemblea. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione. L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio. 4. Qualora, entro un mese dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, il progetto di bilancio si considera definitivamente stabilito. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio cosi' modificato viene trasmesso al Consiglio. Quest'ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente il bilancio, deliberando a maggioranza qualificata. 5. Ai fini dell'approvazione della parte del bilancio relativa al Fondo sociale europeo, ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la seguente ponderazione:

[2]Belgio............................... 8 Germania............................. 32 Francia.............................. 32 Italia.............................. 20 Lussemburgo............................ 1 Paesi Bassi............................ 7

[3]Le deliberazioni si reputano valide quando abbiano ottenuto almeno 67 voti.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art203 · fonte del testo