1. Gli Stati membri sviluppano gradatamente la politica agricola comune durante il periodo transitorio e la instaurano al piu' tardi alla fine di tale periodo. 2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 39, sara' creata una organizzazione comune dei mercati agricoli. A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
- a)regole comuni in materia di concorrenza,
- b)un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
- c)una Organizzazione europea del mercato. 3. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 2 puo' comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione. Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'art. 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunita'. Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi. 4. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 2 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o piu' fondi agricoli d'orientamento e di garanzia.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
