Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art. 39, puo' essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:
- a)un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,
- b)azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
