Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art. 39, puo' essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

  • a)un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,
  • b)azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art41 · fonte del testo