Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'art. 75, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri puo' rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia all'entrata in vigore del presente Trattato.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
