[1]Articolo III-237
[2]Fino a che non sia adottata la legge o legge quadro europea di cui all'articolo III-236, paragrafo 2 e salvo che il Consiglio adotti all'unanimita' una decisione europea che conceda una deroga, nessuno Stato membro puo' rendere meno favorevoli, negli effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data dell'adesione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
