1. A decorrere dall'inizio della seconda tappa, e' fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunita' l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o piu' imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione. 2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessita' delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto. Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art80 · fonte del testo