1. Entro e non oltre il termine della seconda tappa, devono essere abolite, nel traffico interno della Comunita', le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, e fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati. 2. Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione dell'art. 75, paragrafo 1. 3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Esso puo' prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della Comunita' di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti. 4. La Commissione, di sua iniziativa, o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art79 · fonte del testo