Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente Trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno. Quando lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non puo' essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si puo' non tener conto dell'assenza di parere. Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art198 · fonte del testo