[1]Il presidente del Consiglio procede, immediatamente dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, per estrazione a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni in conformita' all'articolo 139, commi secondo e terzo del Trattato.

[2]In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

[3]Fatto a Bruxelles, li diciassette aprile millenovecentocinquantasette. J. Ch. SNOY et D'OPPUERS C. F. OPHUELS Robert MARJOLIN Vittorio BADINI Lambert SCHAUS J. LINTHORST HOMAN

[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA

Testo vigente dal 27 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204~art47 · fonte del testo