[1]Il presidente del Consiglio procede, immediatamente dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, per estrazione a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni in conformita' all'articolo 139, commi secondo e terzo del Trattato.
[2]In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.
[3]Fatto a Bruxelles, li diciassette aprile millenovecentocinquantasette. J. Ch. SNOY et D'OPPUERS C. F. OPHUELS Robert MARJOLIN Vittorio BADINI Lambert SCHAUS J. LINTHORST HOMAN
[4]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Testo vigente dal 27 marzo 1958
