Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunita' possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione. Il ricorso e' ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso puo' essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Ogni persona fisica o giuridica puo' adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare a una delle istituzioni della Comunita' di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art148 · fonte del testo