La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtu' del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa puo' adire la Corte di giustizia.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art169 · fonte del testo