Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni. Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il Comitato e' convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art168 · fonte del testo