1. Gli stanziamenti per le spese di ricerche e d'investimenti comprendono, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtu' del presente Trattato, richiedono l'unanimita' del Consiglio:
- a)crediti d'impegno, che coprono una serie di spese formanti una unita' ben definita ed un complesso organico;
- b)crediti di pagamento, che costituiscono il limite superiore delle spese liquidabili ogni anno per la copertura degli impegni assunti a titolo del punto a). 2. Lo scadenzario degli impegni e dei pagamenti figura in allegato al corrispondente progetto di bilancio proposto dalla Commissione. 3. I crediti aperti a titolo di spese di ricerche e d'investimenti sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformita' del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183. 4. I crediti di pagamento disponibili sono riportati all'esercizio successivo con decisione della Commissione, salvo contraria decisione del Consiglio.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
