Quando un'azione della Comunita' risulti necessaria per il raggiungimento di uno degli scopi della Comunita', senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art203 · fonte del testo