Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione che all'uopo consulta il Comitato monetario di cui all'art. 105, stabilisce, all'unanimita' nel corso delle due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie alla progressiva attuazione delle disposizioni dell'art. 67.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art69 · fonte del testo