L'indennizzo del pregiudizio subito dal richiedente in conseguenza del vincolo di segretezza imposto per ragioni attinenti alla difesa, e' regolato dalle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri, e incombe allo Stato che ha richiesto il vincolo di segretezza ovvero che ha provocato l'inasprimento o il prolungamento del vincolo stesso, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunita'. Qualora piu' Stati membri abbiano provocato, sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo di segretezza, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunita', essi sono tenuti in solido a riparare il pregiudizio cagionato dalla loro richiesta. La Comunita' non puo' pretendere alcun indennizzo a mente del presente articolo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art27 · fonte del testo