1. Quando delle cognizioni oggetto di brevetti, domande di brevetto, titoli di protezione temporanea, modelli di utilita' o domande di modello di utilita', sono sottoposte a vincolo di segretezza, conformemente alle disposizioni degli articoli 24 e 25, gli Stati che hanno chiesto l'applicazione di tale regime non possono rifiutare l'autorizzazione al deposito di domande corrispondenti negli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire la segretezza di tali titoli e domande, secondo la procedura prevista dalle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 2. Le cognizioni sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente all'art. 24, possono formare l'oggetto di depositi all'esterno degli Stati membri soltanto con il loro consenso unanime. Il consenso, in mancanza di presa di posizione di questi Stati, si considera acquisito allo spirare di un termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta comunicazione di tali cognizioni agli Stati membri da parte della Commissione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art26 · fonte del testo