Qualsiasi accordo o contratto avente per oggetto uno scambio di cognizioni scientifiche o industriali in materia nucleare, tra uno Stato membro, una persona o un'impresa e uno Stato terzo, un'organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei casi in cui richiederebbe da una parte o dall'altra la firma di uno Stato che agisce nell'esercizio della sua sovranita', deve essere concluso dalla Commissione. Tuttavia, la Commissione puo' autorizzare uno Stato membro, una persona o un'impresa a concludere accordi di tale natura, alle condizioni che essa giudica appropriate, fatta salva l'applicazione del disposto degli articoli 103 e 104.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art29 · fonte del testo