1. Gli Stati membri considerano la loro politica di congiuntura come una questione d'interesse comune. Essi si consultano reciprocamente e con la Commissione circa le misure da adottare in funzione delle circostanze. 2. Senza pregiudizio delle altre procedure previste dal presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' decidere all'unanimita' in merito alle misure adatte alla situazione. 3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, ove occorra, le direttive necessarie in ordine alle modalita' d'applicazione delle misure decise a termini del paragrafo 2. 4. Le procedure previste dal presente articolo sono altresi' applicabili in caso di difficolta' sopravvenute nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art103 · fonte del testo