Ciascun Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali. La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e puo' verificarne il funzionamento e l'efficacia.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
