La Commissione invia agli Stati membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque e del suolo. In caso di urgenza, la Commissione emana una direttiva con cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine che la Commissione stessa provvede a fissare, tutte le misure necessarie ad evitare un'infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari. Qualora lo Stato in causa non si conformi nel termine stabilito alla direttiva della Commissione, quest'ultima o qualsiasi Stato membro interessato puo', in deroga agli articoli 141 e 142, adire immediatamente la Corte di giustizia.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art38 · fonte del testo