La Commissione puo' dispensare dall'applicazione delle disposizioni del presente capo il trasferimento, l'importazione e l'esportazione di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze o materie fissili speciali, la cui entita' corrisponda agli usi normali a fini di ricerca. Qualsiasi trasferimento, importazione o esportazione effettuati in virtu' di tale disposizione, devono essere notificati all'Agenzia.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
