Alle condizioni previste dal presente capo, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri:
- a)i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli,
- b)siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento, e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunita' in virtu' di un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
