Nessuna restrizione fondata sulla nazionalita' puo' essere opposta alle persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro, che siano desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunita' di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
