Gli Stati membri aboliscono qualsiasi restrizione, fondata sulla cittadinanza, all'eccesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, nei confronti dei cittadini di uno degli Stati membri, fatte salve le limitazioni dettate da necessita' fondamentali di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica. Previa consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, puo' stabilire le direttive concernenti le modalita' d'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art96 · fonte del testo